Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell’interconnessione - Euroconference News

2021-12-27 20:02:51 By : Ms. Yui Feng

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La circolare AdE 9/E/2021 ha per oggetto il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti” e chiarisce diversi punti critici sollevati dalla “trasformazione” del beneficio, da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e senza limiti di fruizione.

La suddetta circolare è impostata a domande e risposte su vari ambiti: soggetti interessati; investimenti; ambito temporale; determinazione dell’agevolazione; utilizzo; cumulo con altre agevolazioni; rideterminazione dell’agevolazione e documentazione.

Il passaggio al credito d’imposta è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Tale normativa è applicabile agli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati fino al 15.11.2020 e riconosce un credito d’imposta pari a:

Tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo all’interconnessione.

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o 30.06.2022 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021), viene applicato l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020. La misura del credito d’imposta è stata modificata e risulta pari a:

Per gli investimenti effettuati dall’01.01.2022 al 31.12.2022 o 30.06.2023 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022), tali percentuali scendono al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno dell’interconnessione.

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. Gli esercenti arti e professioni sono esclusi, per espressa previsione di legge, dal beneficio del credito d’imposta per investimenti in beni 4.0. Sono altresì escluse le imprese con procedura concorsuale in atto e quelle destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Sotto il profilo oggettivo, i beni materiali strumentali per poter accedere al beneficio fiscale devono rientrare negli elenchi individuati all’interno dell’Allegato A L. 232/2016 e devono essere interconnessi.

Il requisito dell’interconnessione deve essere verificato e attestato attraverso una perizia tecnica asseverata nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 300.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dall’Allegato A L. 232/2016, i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie nonché almeno due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa.

I cinque requisiti obbligatori sono individuati dalla circolare 4/E/2017 e sono i seguenti:

Inoltre, come già indicato, i suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici:

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E/2021, ha confermato che è possibile l’interconnessione tardiva richiamando anche la risposta all’interpello n. 394 del 08.06.2021.

L’interconnessione può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e l’agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per tutto il periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta in oggetto.

Nella circolare in oggetto viene inoltre chiarito che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria anche in beni 4.0, il credito d’imposta viene determinato considerando il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e non il prezzo di riscatto.

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