I sindaci Assinews.it sono chiamati in causa sul concordato preventivo

2021-12-20 08:19:56 By : Mr. Lei Xi

RUOLO CHIAVE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA PREPOSTA DAL NUOVO ISTITUTO di Luciano De Angelis Nuova centralità dei sindaci a seguito dell'istituzione del concordato. Essi, infatti, da un lato sono tenuti a segnalare al consiglio di amministrazione le condizioni per il ricorso all'istituto e dall'altro, in caso di inosservanza, potrebbero sorgere specifiche responsabilità. Si tratta di quanto disposto dall'art. 15 del decreto legislativo 118, il cd decreto legge sulla crisi d'impresa, convertito definitivamente con la legge 147 del 21 ottobre scorso.

Le disposizioni dell'art. 15. artt. 15 chiama in causa l'Organismo di Vigilanza, per il quale, è opportuno precisare, si intende l'Organo Endosocietario, cioè il Collegio Sindacale, il Revisore Unico nella spa e srl ovvero il Comitato di Controllo o l'Organismo di Vigilanza nella spa che adottano il sistema dualistico o monistico. Il provvedimento interessa quindi il collegio sindacale (o il sindaco unico), completando il panorama degli obblighi degli organi sociali in merito alla crisi oa situazioni che mettono a rischio la continuità aziendale, delineato dall'art. 2086 e 2403 cc. In particolare, tre requisiti specifici sono imposti all'organo di controllo nella composizione negoziata:

1) Segnalazione. In primo luogo, qualora si verifichino condizioni di equilibrio patrimoniale o di squilibrio economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza e nell'ambito del ragionevole proseguimento della ristrutturazione della società, deve segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza delle due condizioni di la presentazione della richiesta di nomina di un esperto per l'adesione all'istituto della conciliazione negoziata (per le condizioni tecniche di segnalazione si veda l'articolo alla pagina successiva, ndr). È chiaro che, per consentire all'organismo di vigilanza di poter effettuare con cognizione di causa la prescritta relazione, il consiglio di amministrazione deve aver predisposto un assetto organizzativo adeguato rispetto alle dimensioni, complessità e specificità della società , verificando come sia stabilito nelle regole di comportamento (regola 3.5) “che sia idoneo a rilevare tempestivamente segnali di crisi e perdita di continuità aziendale, in modo da consentire agli organi delegati (o all'organo amministrativo) di adottare idonee misure per superare la crisi o recuperare la continuità”.

La relazione deve essere indirizzata al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, essere formulata per iscritto e trasmessa con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, essere motivata e quindi riportare le ragioni della segnalazione e descrivere, come risulta dal documento del novembre 2021 del la Fnc, “il percorso logico intrapreso dall'organismo di controllo a seguito delle verifiche effettuate e la necessità di intervenire tempestivamente, ponendo in essere misure idonee, anche accedendo al nuovo concordato preventivo”; deve inoltre contenere un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire sui provvedimenti adottati.

2) Valutazione dell'esito della relazione. Il secondo adempimento a carico dell'Organismo di Vigilanza riguarda l'esito della segnalazione. In pratica, spetterà all'organismo di vigilanza valutare le iniziative intraprese e non solo le soluzioni individuate secondo quanto previsto dal codice della crisi (art. 14, comma 2) che sottolinea il ruolo propositivo richiesto al consiglio subito dopo la sua la segnalazione è stata inoltrata. A seguito del quale, infatti, l'organo amministrativo darà riscontro potendo presentare una richiesta di conciliazione negoziata unitamente ad una prima strutturazione del piano (almeno nei suoi quadri generali) o dovrà confutare con valide argomentazioni le analisi o le conclusioni sottese la relazione presentata in essere dall'organismo di vigilanza. Ovviamente, la transazione negoziata (o una diversa procedura prevista dal codice di crisi) potrebbe essere adottata anche dal consiglio di amministrazione in autonomia, cioè prima di ogni segnalazione da parte dell'organismo di vigilanza.

3) Obblighi durante la procedura. Il ruolo dell'organismo di vigilanza rimane assolutamente centrale anche durante il procedimento. In primo luogo, all'inizio dello stesso dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 118, prevede che esso, in tal caso insieme al revisore, informi il perito unitamente agli amministratori circa le prospettive di recupero. In particolare, i sindaci devono riferire sulla corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili adottati, i sindaci sul mantenimento della continuità aziendale e sull'adeguatezza della situazione contabile. In pratica, l'organo di controllo e il revisore sono tenuti a valutare se il quadro fornito dagli amministratori alla società sia completo e adeguato e, in caso negativo, a fornire ulteriori informazioni e modificare la situazione contabile proposta all'esperto alla luce di tale informativa (in tal senso il decreto dirigenziale del 28 settembre). In secondo luogo, durante la procedura è richiesto un monitoraggio concomitante dell'organismo di vigilanza. In questa fase, infatti, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15, resta a carico degli accertamenti di cui all'art. 2403 cc e deve, pertanto, continuare a vigilare sull'osservanza da parte della società della legge, dello statuto e della corretta amministrazione. In particolare, l'organo di controllo dovrà vigilare sull'osservanza dell'art. 9 e, pertanto, dovrà accertare il rispetto della preventiva comunicazione all'esperto a cui è affidato l'organo amministrativo in caso di esecuzione di atti di amministrazione straordinaria (operazioni sul capitale, concessione di garanzie, anticipo di forniture, rinuncia a controversie o operazioni, effettuare investimenti significativi, rimborsi a soci e prestiti con parti correlate, ecc.), o pagamenti non coerenti con le negoziazioni o con le prospettive di recupero. Qualora il perito ritenga che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle negoziazioni o alle prospettive di recupero, sarà tenuto a segnalarlo per iscritto non solo all'imprenditore ma anche al collegio sindacale (o al revisore unico). In generale, l'organo di controllo deve verificare che il patrimonio e la società siano gestiti in modo da non pregiudicare la sostenibilità economica e finanziaria dell'attività e quindi nel pieno rispetto di quei criteri volti a tutelare gli interessi dei creditori. Infine, durante il semestre di sviluppo della procedura, deve essere intensificata la vigilanza del collegio (o del revisore unico) su tutti gli atti di progettazione e gestione della società.

Inattività fa rima con responsabilità. Ecco le vie d'uscita. . Come si evince dal comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 118 se la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sulle trattative sono valutate ai fini della responsabilità, il mancato o ingiustificato ricorso da parte degli amministratori alla procedura di conciliazione negoziata indicata dall'organo di controllo indurrà quest'ultimo all'utilizzo delle tutele previste dal codice civile in caso di irregolarità amministrative.

In tal senso si è espressa anche Assonime (circ n. 34 del 7/12/2021) secondo la quale, a differenza di quanto previsto dal codice di crisi nella procedura di allerta (in cui la segnalazione era indirizzata ad un'Ocri esterno), il la mancata o inadeguata risposta dell'organo amministrativo prevede un meccanismo meramente interno di monitoraggio e gestione del rischio di crisi lasciato alla piena discrezionalità degli amministratori che si risolve con gli ordinari rimedi di diritto societario in caso di inadeguata risposta da parte di questi ultimi. In altre parole, se l'organo di amministrazione non risponde alla relazione dei sindaci, o la fornisce in modo inadeguato, l'organo di controllo può:

1) Trascrivere le proprie ragioni nel CdA (regola di comportamento 3.3.) ed esprimere dissenso sulle regole di corretta amministrazione, evidenziando la possibilità che i sindaci convochino l'assemblea in caso di mancata attivazione da parte del CdA ovvero per omissione o ingiustificata ritardo da parte dello stesso (ex art. 2406 cc), situazione che potrebbe costituire anche (secondo comma dello stesso articolo) un fatto censurabile che legittima la convocazione (regola di comportamento 6.1).

2) Nei casi in cui la situazione di crisi possa arrecare grave danno alla società, e si evidenzino l'assoluta inadeguatezza delle strutture organizzative, l'inerzia o inadeguata risposta degli amministratori alla relazione dei sindaci e la sostanziale inefficacia degli altri provvedimenti, può legittimare i sindaci a chiedere il controllo giurisdizionale della società ai sensi dell'art. 2409 cc (in tal senso Tribunale di Milano 18/10/2019 e regola di comportamento 6.4).

3) Nel caso in cui la situazione di crisi abbia determinato la perdita del capitale minimo della società, i sindaci devono agire per chiedere al tribunale di accertare la causa dello scioglimento della società ai sensi dell'art. 2485 cc. La mancata attivazione della transazione negoziata non consente, infatti, di attivare la sospensione degli obblighi di cui all'art. 2447 (o 2482-ter) nel caso di srl prevista dall'art. 8 del D.lgs 118.

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